DUVRI E GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Consulenza per l’elaborazione del DUVRI e per la gestione delle interferenze nelle attività in appalto, somministrazione e nel caso di forniture in opera
Pescara, Roma e Milano
L’art. 26 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di Lavoro alla redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) quando all’interno della propria azienda sono presenti lavoratori di un’altra azienda o lavoratori autonomi che svolgono al proprio interno una prestazione lavorativa a carattere temporaneo.
Il documento, dunque, va a valutare i rischi da interferenza, ovvero:
- Rischi conseguenti alla sovrapposizione delle attività dell’impresa appaltatrice e quelle l’azienda committente;
- Rischi introdotti all’interno dei luoghi di lavoro del committente dalle attività lavorative dell’impresa appaltatrice.
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L’obbligo di predisporre il DUVRI non incombe su tutte le aziende ma solo su quelle aziende che hanno appaltato determinati servizi ad altre società e dunque quando nei luoghi di lavoro si assiste ad una interferenza tra il personale della società ed il personale assunto dalle imprese appaltatrici che gestiscono determinati servizi, e deve essere redatto dal datore di lavoro che assume i lavoratori esterni alla propria azienda con contratti d’opera, d’appalto o di somministrazione.
Quali sono le caratteristiche del DUVRI?
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze presenta alcune caratteristiche specifiche, e nel particolare gli elementi fondamentali sono i seguenti:
- Deve fare riferimento precisamente a un singolo appalto;
- Presentare una descrizione dettagliata dell’attività da realizzare e delle modalità con cui verranno eseguite;
- Individuare le figure che svolgono mansioni legate alla sicurezza sul lavoro e i metodi organizzativi da adottare per garantire la tutela dei soggetti coinvolti;
- Constatare quali sono le attività che interferiscono e valutare la natura dei rischi associati nei luoghi di lavoro;
- Descrivere le misure di prevenzione scelte e stimare i costi sostenuti per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori.
Quando non è obbligatorio?
L’elaborazione del DUVRI non è obbligatoria come descritto nell’articolo 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/08 nei seguenti casi:
- Servizi di natura intellettuale;
- Mere forniture di materiali o attrezzature;
- Lavori o servizi la cui durata non è superiore a
cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
- Incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998;
- Svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
- Presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del T.U. n. 81/2008.
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