LA FORMAZIONE DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Il formatore rappresenta una figura indispensabile per lo sviluppo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui qualifica professionale riveste un ruolo di estrema rilevanza ai fini dell’efficacia della formazione dei lavoratori
La formazione alla sicurezza sul lavoro rappresenta una concreta e reale prevenzione nei confronti degli infortuni e delle malattie professionali, per questo motivo è fondamentale che i formatori siano figure competenti.
Tra le qualifiche richieste ai formatori dalla normativa vigente è necessario che essi siano abili nel comunicare, che comprendano le proprie responsabilità e che sappiano gestire le relazioni con i corsisti e progettare una formazione innovativa che trasmetta insieme le adeguate conoscenze.
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La definizione di “formazione”
L’art. 2, comma 1, lettera aa del D.Lgs. 81/08 definisce la formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro come: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.”
Prerequisito minimo
Il prerequisito minimo e obbligatorio è comune a tutti i formatori, ossia tutti i soggetti devono aver conseguito un diploma di scuola di secondo grado (sono esentati i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri lavoratori).
Tuttavia, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro a cui si fa riferimento sono le seguenti:
- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico/sanitari;
- area relazioni/comunicazione.
La qualificazione su un’area tematica, una volta acquisita, è un titolo permanente salvo l’obbligo di aggiornamento.
I criteri fondamentali
Il formatore per essere considerato qualificato oltre ad aver le adeguate conoscenze, esperienze e capacità didattiche deve anche possedere almeno uno dei criteri sottoelencati:
- Il primo criterio prevede che il formatore abbia effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nell’area tematica oggetto della docenza;
- Il secondo criterio integra due sotto-criteri:
- Il possesso di uno specifico titolo di studio;
- Almeno un requisito tra un percorso formativo sulla didattica, l’abilitazione all’insegnamento, il diploma triennale, oppure esperienze precedenti come docente;
- Il terzo criterio prevede che il soggetto interessato abbia un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza;
- Il quarto criterio prevede che il formatore sia in possesso di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza;
- Il quinto criterio contempla un’esperienza lavorativa o professionale di 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
- Il sesto criterio ammette un’esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o 12 come Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Aggiornamento formatori
L’aggiornamento professionale per i formatori deve avvenire con cadenza triennale attraverso la frequenza per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici e corsi di aggiornamento, di cui almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento o effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Tuttavia, il corso di Formazione per Formatori sulla Sicurezza è valido anche come aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per gli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, che tra i compiti previsti nel D.Lgs. 81/08, devono proporre programmi di formazione dei lavoratori all’azienda.
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