Qual è la sicurezza da garantire negli eventi di intrattenimento?
Con l’arrivo imminente della stagione estiva aumentano gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento i quali richiamano sempre più un pubblico maggiore grazie alla creazione di elementi scenici spettacolari che sono sempre più all’avanguardia in ragione del loro forte impatto visivo, nonché per la grandezza e complessità delle strutture in cui si svolgono tali eventi.
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Tutte le attività legate al montaggio, smontaggio ed allestimento delle opere temporanee impiegate in occasione di questi spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili risultano però particolarmente pericolose in considerazione dei seguenti motivi:
- Partecipazione simultanea di più imprese esecutrici negli spazi di lavoro;
- Rilevante numero di lavoratori;
- Tempi limitati per il completamento delle attività lavorative;
- Caratteristiche diverse dei luoghi di lavoro e delle condizioni metereologiche.
È sufficiente pensare che durante l’allestimento di un grande concerto e quindi del palco, della scenografia, degli impianti audio, luce e video, ecc. possono concentrarsi anche più di 20 imprese, più di 100 lavoratori, con l’esigenza di montare strutture articolate e poi smontarle a fine esibizione, in pochi giorni o addirittura la sera stessa.
Esistono per queste ragioni delle precise fasi esecutive del cantiere inerente all’allestimento dell’impianto scenico.
IL DECRETO PALCHI
Le notizie relative a infortuni ed incidenti mortali all’interno di questi cantieri sono oggigiorno sempre più in aumento e per questo motivo la sicurezza negli allestimenti degli spettacoli scenografici, nel settore televisivo, cinematografico, teatrale, dei concerti e delle manifestazioni fieristiche, politiche e raduni sindacali deve essere il perno principale su cui incentrare tutte le competenze adatte per ridurre o eliminare il rischio di avvenimenti dannosi.
Disposizioni di sicurezza in merito all’allestimento per attività di pubblico e spettacolo vengono fornite dal Decreto Palchi del 22 luglio 2014.
Il Decreto regola in due Capi:
- Le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali;
- Le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche.
MISURE PER LA SALUTE E LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
In base all’Art. 1, il Capo I, Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e smantellamento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti esclusioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 del DIM 22 luglio 2014.
ATTIVITA’ FIERISTICHE
Il Capo II riguarda invece le attività fieristiche, e indica nell’Art. 5 i soggetti e le strutture coinvolte, come ad esempio il gestore, l’organizzatore, l’espositore, l’allestitore, lo stand, lo spazio complementare allestito, ecc. stabilendo che le disposizioni di tale Capo si applichino ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di preparazione e dismissione di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche
REQUISITI DEL PERSONALE
In riferimento alla formazione del personale che opera all’interno di questi articolati cantieri non va dimenticato che è necessaria una formazione adeguata in merito ai vari aspetti seguenti, come:
- l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- l’addestramento al montaggio del palco;
- la gestione delle situazioni di emergenza;
- l’utilizzo di attrezzature di lavoro particolari.
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