Non è poi così banale individuare colui o coloro che hanno i poteri e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. quindi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è definito come «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa».
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Il datore di lavoro è pertanto il principale garante della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Nelle pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro è identificato con il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale (nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale), individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di mancata o non corretta individuazione del datore di lavoro, esso coincide con l’organo di vertice medesimo.
Le pubbliche amministrazioni considerate sono quelle disciplinate dall’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001:
«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»
Si definisce l’azienda invece il «complesso delle strutture organizzate dal datore di lavoro pubblico o privato».
Ciascun’azienda è articolata generalmente in più unità produttive e merita un’adeguata considerazione, poiché necessita eventualmente della configurazione di nuove posizioni di garanzia come quelle del Dirigente delegato alla sicurezza.
A sua volta, l’unità produttiva è definita come «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonoma finanziaria e tecnico-funzionale».
L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 sancisce per il datore di lavoro gli obblighi non delegabili, ossia non trasferibili ad altro soggetto, di:
- valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nell’azienda o unità produttiva di cui egli ha la responsabilità ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell’art. 28
- designare il RSPP.
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