Smart working: obblighi in materia di salute e sicurezza
In Italia la legge 81/2017 ha introdotto la possibilità di ricorrere allo smart working o lavoro agile, inteso come combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione anche nell’esecuzione delle attività di lavoro subordinato.
Lo smart working comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.
Questa modalità è condizionata al solo rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale e non anche ai vincoli circa la distribuzione oraria giornaliera e il luogo di svolgimento: da un lato, si soddisfa l’interesse dell’azienda alla riduzione dei costi attraverso una diminuzione degli spazi attrezzati a disposizione dei dipendenti e dall’altra, si soddisfano gli interessi dei lavoratori grazie alla flessibilità spazio temporale che favorisce la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
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Sicurezza nei luoghi di lavoro e smart working
Poiché lo smart working è inteso come un’attività lavorativa resa al di fuori del consueto posto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a garantire al lavoratore la tutela della salute e sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 proprio come se il lavoratore si trovasse nei locali aziendali.
Lo smart worker è tutelato contro gli eventuali infortuni e malattie professionali occorsi sia durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo prescelto secondo l’ordinaria disciplina degli infortuni in itinere, sia per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel luogo concordato come postazione lavorativa “smart”.
Obblighi del datore di lavoro
Con riferimento alle coperture Inail, la Legge n. 81/2017 dispone che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.
Per quanto riguarda gli adempimenti prevenzionistici, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
L’informativa deve chiaramente derivare dal documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall’art. 17 del D.lgs 81/08.
In particolare, secondo queste indicazioni, il datore di lavoro deve provvedere agli obblighi elencati di seguito:
- Consegnare al lavoratore e al RLS l’informativa sui rischi e sulle misure da adottare;
- Fornire un’adeguata formazione in merito ai requisiti di salute e sicurezza sul lavoro in ambiente indoor e outdoor;
- Assicurare che gli strumenti/dispositivi (eventualmente forniti) siano pienamente conformi a standard tecnici;
- Assicurare che le attrezzature di lavoro/apparecchiature (eventualmente forniti) siano conformi al Titolo III del D.lgs. 81/2008 nonché alle disposizioni delle direttive di prodotto;
- Effettuare idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti (eventualmente forniti) e somministrare adeguata formazione e informazione sul loro utilizzo;
- Privilegiare le apparecchiature elettroniche (eventualmente fornite) a doppio isolamento;
- Attuare le misure di tutela previste dall’art. 15 del D.lgs. 81/2008 anche nel caso in cui non fornisca strumenti/attrezzature e dispositivi.
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