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LA VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

LA VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Istruzioni per la prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile

La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento
La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento

L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Il documento “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile” elaborato dall’INAIL descrive le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica, con particolare riferimento a: gru a torre, paranchi, gru a cavalletto per edilizia e gru Derrick, illustrando le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica.

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Obblighi del datore di lavoro

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile provveda a:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell’Inail competente, che procede all’assegnazione di una matricola;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Periodicità della verifica

La periodicità della verifica richiesta è la seguente:

  • Annuale per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo;
  • Biennale per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni;
  • Annuale per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

I settori di impiego

Per quanto riguarda l’individuazione dei settori di impiego si può far riferimento alla nota prot. 15/VI/0021784 dell’11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui sono state definite le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile.

Con questa premessa viene chiarito che il termine:

  • “costruzioni” non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologie quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e così via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività;
  • siderurgico” comprende le lavorazioni negli stabilimenti per la produzione di ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta;
  • “portuale” si riferisce non solo alle attività in cui si effettuano operazioni di carico/ scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi. Detto termine comprende anche tutte le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi;
  • “estrattivo” può essere tratto dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.

Verifica periodica: gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile

Gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, non azionati a mano con portata superiore a 200 kg, rientravano già nel precedente regime di verifica ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’art. 194 del d.p.r. 547/55. E la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le attrezzature di sollevamento di tipo trasferibile, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

In caso quindi di apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile immessi sul mercato prima di settembre 1996, ovvero privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per gli apparecchi di sollevamento trasferibili marcati CE, invece, il datore di lavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà procedere con la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola.

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