Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, definito come “Decreto Palchi”, ha apportato modifiche all’art. 88 del D.Lgs. 81/08, disponendo che l’applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) si estenda anche al settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche, in merito a montaggio-smontaggio di opere temporanee ed allestimento con impianto audio, luci e scenici.
Il Decreto Palchi fa riferimento infatti alle attività che riguardano:
- Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali (Capo I DIM 22 luglio 2014);
- Manifestazioni fieristiche (Capo II DIM 22 luglio 2014).
Opere temporanee
Le attività delle opere temporanee impiegate in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili risultano particolarmente rischiose in considerazione dei seguenti fattori:
- Presenza contemporanea di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro;
- Elevato numero di lavoratori anche di diverse nazionalità;
- Necessità di completamento dei lavori in tempi brevi e in spazi ristretti;
- Diverse caratteristiche del luogo e delle condizioni metereologiche.
Capo I
Il Capo I si applica alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e di allestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le attività:
- Che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
- Di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- Di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
- Di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
Capo II
Il Capo II si applica alle attività di approntamento e smantellamento di strutture di allestimento, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salvo le attività che comprendono:
- Strutture di allestimento che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
- Strutture di allestimento biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m quadrati;
- Tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.
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