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CHI È IL FORMATORE PER LA SICUREZZA?

CHI È IL FORMATORE PER LA SICUREZZA?

LA FORMAZIONE DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il formatore rappresenta una figura indispensabile per lo sviluppo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la cui qualifica professionale riveste un ruolo di estrema rilevanza ai fini dell’efficacia della formazione dei lavoratori

LA FORMAZIONE DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

La formazione alla sicurezza sul lavoro rappresenta una concreta e reale prevenzione nei confronti degli infortuni e delle malattie professionali, per questo motivo è fondamentale che i formatori siano figure competenti.

Tra le qualifiche richieste ai formatori dalla normativa vigente è necessario che essi siano abili nel comunicare, che comprendano le proprie responsabilità e che sappiano gestire le relazioni con i corsisti e progettare una formazione innovativa che trasmetta insieme le adeguate conoscenze.

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La definizione di “formazione”

L’art. 2, comma 1, lettera aa del D.Lgs. 81/08 definisce la formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro come: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.”

Prerequisito minimo

Il prerequisito minimo e obbligatorio è comune a tutti i formatori, ossia tutti i soggetti devono aver conseguito un diploma di scuola di secondo grado (sono esentati i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri lavoratori).

Tuttavia, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro a cui si fa riferimento sono le seguenti:

  • area normativa/giuridica/organizzativa;
  • area rischi tecnici/igienico/sanitari;
  • area relazioni/comunicazione.

La qualificazione su un’area tematica, una volta acquisita, è un titolo permanente salvo l’obbligo di aggiornamento.

I criteri fondamentali

Il formatore per essere considerato qualificato oltre ad aver le adeguate conoscenze, esperienze e capacità didattiche deve anche possedere almeno uno dei criteri sottoelencati:

  • Il primo criterio prevede che il formatore abbia effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nell’area tematica oggetto della docenza;
  • Il secondo criterio integra due sotto-criteri:
    • Il possesso di uno specifico titolo di studio;
    • Almeno un requisito tra un percorso formativo sulla didattica, l’abilitazione all’insegnamento, il diploma triennale, oppure esperienze precedenti come docente;
  • Il terzo criterio prevede che il soggetto interessato abbia un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza;
  • Il quarto criterio prevede che il formatore sia in possesso di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza;
  • Il quinto criterio contempla un’esperienza lavorativa o professionale di 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
  • Il sesto criterio ammette un’esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o 12 come Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Aggiornamento formatori

L’aggiornamento professionale per i formatori deve avvenire con cadenza triennale attraverso la frequenza per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici e corsi di aggiornamento, di cui almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento o effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Tuttavia, il corso di Formazione per Formatori sulla Sicurezza è valido anche come aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per gli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, che tra i compiti previsti nel D.Lgs. 81/08, devono proporre programmi di formazione dei lavoratori all’azienda.

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