Il D.Lgs. 81/2008: Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, una delle basi disciplinari di maggiore interesse e rilevanza sul lavoro
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, meglio noto come Testo Unico, costituisce attualmente il principale riferimento normativo nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Si compone di 14 Titoli e 51 Allegati.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08
Il Decreto legislativo 81/2008 si applica:
- a tutti i settori di attività, pubblici e privati;
- a tutte le tipologie di rischio;
- a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- ai soggetti equiparati ai lavoratori:
- soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto;
- associati in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice civile;
- beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- allievi degli istituti di istruzione e universitari e partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si usano laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile;
- lavoratori di cui al d.lgs. 468/1997, modificato dal d.lgs. 81/2000 (lavoratori socialmente utili).
Il decreto garantisce l’uniformità della tutela della sicurezza e della salute sul territorio nazionale, tenendo conto:
- delle differenze di genere;
- dell’età;
- della provenienza dei lavoratori da altri Paesi;
- della tipologia contrattuale attraverso cui vengono rese le prestazioni di lavoro (es. a tempo indeterminato, a tempo determinato, a progetto);
Nei seguenti ambiti, il d.lgs. 81/2008 applica disposizioni individuate con appositi decreti attuativi, tenendo conto delle effettive specifiche esigenze connesse al servizio espletato:
- forze armate e di polizia;
- dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile servizi di protezione civile;
- strutture giudiziarie, penitenziarie e destinate per finalità istituzionale ad attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- università, istituzioni di alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
- uffici all’estero;
- mezzi di trasporto aerei e marittimi.
I decreti attuativi sono solitamente emanati dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
BREVE EVOLUZIONE NORMATIVA
Il d.lgs. 81/2008 è stato oggetto di diverse modifiche, di cui la prima per effetto del d.lgs. 106/2009, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive. Altre successive modifiche salienti sono state apportate da:
- d.lgs. 19/2014, che ha introdotto il Titolo X-bis “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”;
- d.lgs. 151/2015, che ha introdotto l’articolo 73-bis e altre disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione di procedure e adempimenti a carico di cittadini e imprese;
- d.lgs. 39/2016, che ha tenuto conto dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici pericolosi.
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