Valutazione e scelta dei DPI da rischio biologico nel settore sanitario
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono, secondo l’articolo 74 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), “qualsiasi apparecchiatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
La mera messa disposizione dei DPI nel settore sanitario e non solo, non può, da sola, essere garanzia di efficacia se non accompagnata da:
- una valutazione del processo clinico, sulla base della quale individuare le misure precauzionali necessarie;
- l’individuazione dei soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti (subfornitori, ecc.);
- la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento previsti per il corretto utilizzo dei dispositivi;
- il riesame di sistema, a conferma dell’appropriata attuazione delle misure previste.
I DPI in ambiente sanitario
I principali DPI impiegati nel settore sanitario sono quelli per la:
- protezione degli occhi: in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno può essere necessario utilizzarli congiuntamente ad altri DPI atti proteggere anche altri parti del corpo (es. mucose naso-buccali) o organi (es. apparato respiratorio);
- protezione degli occhi e delle mucose: la protezione conseguita utilizzando la visiera, permette la protezione degli occhi, del viso e delle mucose. In relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno può comunque essere necessario l’utilizzo congiunto ad altri DPI atti proteggere il corpo o una sua parte o organi (es. apparato respiratorio);
- protezione delle vie respiratorie: anche in questo caso in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del capo (copricapo) o del corpo (tuta intera con cappuccio);
- protezione delle vie respiratorie e delle mucose: anche in questo caso può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del capo o del corpo, sono presentate le maschere a pieno facciale riutilizzabili con filtri e i dispositivi di filtrazione dell’aria elettroventilati con filtri;
- protezione del corpo: comprende le protezioni che copre o sostituisce gli indumenti personali e che è stato progettato per proteggere contro uno o più pericoli (camice, tuta completa e tuta a scafandro);
- protezione delle mani: guanti monouso.
Obblighi del datore di lavoro
Il soggetto che ha l’obbligo di valutare i rischi e di provvedere di conseguenza alla prevenzione e alla protezione dagli stessi è, naturalmente, il datore di lavoro. A ribadirlo lo stesso decreto del 2008, all’articolo 18, comma 1, lettera D, che così recita: “Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”. Tali dispositivi servono all’operatore sanitario a scongiurare rischi anche più gravi di quello di contrarre il virus come il rischio biologico e chimico.
Inoltre, nella fase di valutazione ed individuazione dei DPI è necessario tener conto anche della loro ergonomia, in ragione delle differenze di genere, e le specifiche peculiarità soggettive (es. l’utilizzo di occhiali da vista, allergia al lattice, ecc.) che possono impedire o limitare l’utilizzo di un particolare dispositivo.
Sanzioni
Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a fornire i DPI e venisse accertata tale omissione, rischia la reclusione dai due ai quattro mesi e un’ammenda dai 1.644 ai 6.576 euro.
Se da tale inosservanza deriva un danno più o meno grave del lavoratore (un infortunio o addirittura la morte) verranno avviati altri procedimenti penali.
Inoltre, va precisato che anche l’operatore ha degli obblighi in materia di DPI, tra questi quello di seguire corsi e piani di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, obbligatori per legge ed organizzati dall’azienda.
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