Chi è il lavoratore?
L’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoratore: “persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Sono considerati lavoratori in termine di sicurezza anche:
- I soci lavoratori di cooperativa o società;
- Gli associati in partecipazioni;
- I partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- Gli allievi di istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
- I volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- Gli addetti ai lavori socialmente utili;
Quali sono i compiti del lavoratore?
In tema di sicurezza, il lavoratore deve rispettare norme e prescrizioni, segnalare anomalie e collaborare all’attuazione delle misure di sicurezza, ma ha anche l’obbligo di:
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della sicurezza;
- Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- Segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- Segnalare le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- Adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Ricordiamo che l’omissione della dovuta collaborazione costituisce un comportamento colpevole del lavoratore, rilevabile in sede giudiziari.
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