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IL LAVORATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

IL LAVORATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Chi è il lavoratore?

L’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoratore: “persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Sono considerati lavoratori in termine di sicurezza anche:

  • I soci lavoratori di cooperativa o società;
  • Gli associati in partecipazioni;
  • I partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
  • Gli allievi di istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
  • I volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
  • Gli addetti ai lavori socialmente utili;

Quali sono i compiti del lavoratore?

In tema di sicurezza, il lavoratore deve rispettare norme e prescrizioni, segnalare anomalie e collaborare all’attuazione delle misure di sicurezza, ma ha anche l’obbligo di:

  • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della sicurezza;
  • Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
  • Segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
  • Segnalare le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
  • Adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
  • Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • Non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza;
  • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Ricordiamo che l’omissione della dovuta collaborazione costituisce un comportamento colpevole del lavoratore, rilevabile in sede giudiziari.

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci semplicemente compilando il form dedicato accanto all’articolo, chiamando il numero 085.9116786 o inviando una e-mail a  info@sfbusinessadvisor.it

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