Quali sono le classificazioni principali per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro?
Il rischio di incendio all’interno dei luoghi di lavoro è legato non solo al tipo di attività, ma anche agli strumenti utilizzati, alle caratteristiche di costruzione e ai materiali di rivestimento adoperati.
La valutazione del rischio incendio
Nella valutazione dei rischi d’incendio il datore di lavoro deve provvede ad effettuare l’analisi dei luoghi dove si svolgono tutte le attività lavorative, tenendo conto delle determinate caratteristiche:
- il tipo di attività;
- le sostanze e i materiali impiegati;
- le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro;
- il numero massimo prevedibile delle persone che possono essere presenti assieme nei luoghi di lavoro per determinare i fattori di pericolo d’incendio, le persone esposte al rischio d’incendio; valutare l’entità dei rischi accertati, individuare le misure di prevenzione e protezione e programmare le misure antincendio più adeguate.
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Tutti questi elementi sono fondamentali per classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro che può essere basso, medio ed elevato.
Rischio incendio basso
I luoghi di lavoro che rientrano nella categoria di rischio incendio basso fanno riferimento a tutte le attività al cui interno sono presenti sostanze che hanno una scarsa infiammabilità, come ad esempio combustibili solidi e dove i vari processi di lavoro e le condizioni dei locali offrono una rara possibilità di dare origine a incendi o comunque, in caso contrario la probabilità di diffusione è da considerarsi molto limitata.
Normalmente rientrano in questa classe le attività di ufficio presenti all’interno di edifici perfettamente mantenuti e non particolarmente complessi.
Rischio incendio medio
I luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio rappresentano quelli in cui sono presenti sostanze infiammabili e determinate condizioni o attività che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria:
- i fabbricati e le attività comprese nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 (ex D.M. 16 febbraio 1982), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Rischio incendio elevato
I luoghi di lavoro a rischio d’incendio elevato sono quelli in cui sussistono sostanze altamente infiammabili e dove le condizioni dei locali e le attività hanno un’elevata possibilità di sviluppare incendi con una forte probabilità di propagazione delle fiamme.
Un luogo di lavoro può essere definito ad elevato rischio d’incendio anche per la sola presenza di un contenitore di liquido altamente infiammabile, laddove questo non sia correttamente conservato e non siano state attuate le dovute misure precauzionali finalizzate alla riduzione del rischio incendio.
Tra le principali attività da considerare ad elevato rischio di incendio ci sono:
- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
- scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Dopo aver eseguito la valutazione dei rischi, classificato il livello di rischio d’incendio e individuato tutte le misure di prevenzione e protezione è basilare stabilire un programma relativo alle misure antincendio per la riduzione dei rischi, verificando così l’efficienza delle misure adottate ed esaminando periodicamente la valutazione dei rischi in caso di cambiamenti sensibili all’interno dei luoghi di lavoro.
Ricordiamo anche che all’interno dei luoghi di lavoro è fondamentale avere un’adeguata formazione ed informazione in materia di prevenzione e lotta contro gli incendi.
Pertanto, come definito dall’Art. 37 del D. Lgs. 81/08, l’Addetto antincendio deve essere adeguatamente e specificatamente formato, informato ed addestrato alla sua mansione.
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