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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Cos’è la Sorveglianza Sanitaria e chi ha l’obbligo di attivarla?

La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria, regolamentata dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008, consiste nell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Quando effettuare la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente (es. esposizione a rumore, agenti cancerogeni), nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all’art. 6
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi.

Inoltre, comprende una serie di visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro:

  • preventiva, per constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione cui il lavoratore è destinato, al fine di valutarne l’idoneità;
  • periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma, una volta all’anno. Tale periodicità può peraltro assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  • su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta;
  • in occasione di cambio di mansione;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro, ove previsto dalla normativa;
  • preventiva in fase preassuntiva;
  • precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi.

Quando non può essere effettuata?

La sorveglianza sanitaria non può essere effettuata:

  • per accertare stati di gravidanza;
  • negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche comprendono esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate e ritenute necessarie dal medico competente.

Nei casi previsti dalla normativa, sono altresì finalizzate a verificare l’assenza di condizioni di dipendenza da alcool e/o da sostanze stupefacenti.

Il medico competente, sulla base degli esiti della sorveglianza sanitaria, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica assegnata ai lavoratori:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il giudizio di idoneità viene espresso per iscritto e ne deve essere consegnata una copia al lavoratore cui si riferisce e al datore di lavoro. Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 42, qualora i risultati della sorveglianza sanitaria conducano a un’inidoneità alla mansione specifica, è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione equivalente compatibile con il suo stato di salute, o a mansione inferiore, ma garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.

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