Lavoratrici in gravidanza: sicurezza e misure di prevenzione
La gravidanza e la maternità rappresentano un periodo molto importante nella vita della donna che può e deve essere vissuto con serenità e nella consapevolezza dei propri diritti.
Molte attività lavorative costituiscono però per la lavoratrice in gravidanza e dopo il parto una condizione di rischio per la sua salute o per quella del bambino.
Negli ultimi anni il numero delle donne presenti negli ambienti di lavoro è aumentato; il tasso di occupazione, infatti, è salito al 49,2%. Questo fenomeno ha portato ad un incremento delle ricerche in campo epidemiologico che hanno permesso di riconoscere e studiare quei fattori di rischio presenti in diverse attività lavorative e che potrebbero avere effetti negativi sulla salute delle lavoratrici e/o dei loro bambini.
I principali fattori di rischio correlati agli effetti sulla salute riproduttiva sono:
- Chimici (metalli, solventi, pesticidi, gas, ecc.);
- Biologici (virus, batteri, protozoi, ecc.);
- Fisici (radiazioni ionizzanti, rumore, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, calore, ecc.);
- Organizzativi (turni di lavoro, posture incongrue e stress psicosociale).
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Misure di prevenzione
Il datore di lavoro deve in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento. Inoltre, deve, integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 81/2008 con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare nel caso di gravidanza:
- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro;
- spostamento delle lavoratrici ad altra mansione non a rischio; e ove non possibile, deve fare richiesta agli Enti competenti di interdizione anticipata dal lavoro.
Gravidanza e lavoro notturno
In riferimento al lavoro notturno, vi è il divieto assoluto di adibire le lavoratrici gestanti e madri al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino. Similmente non sono obbligate a prestare lavoro notturno, su loro richiesta:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- il lavoratore o la lavoratrice che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap).
Infine, è fondamentale informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione dei rischi e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena venga a conoscenza.
Non ultimo in ordine di importanza è la ricerca e lo sforzo maggiore nell’ambito della formazione e dell’informazione che trasmette alle lavoratrici una reale percezione del problema dei rischi lavorativi, che nella maggior parte dei casi risultano sovra o sottostimati.
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