I lavoratori hanno obblighi ben specifici in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il lavoratore è definito come la «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».
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I lavoratori hanno diritto a essere tutelati dal datore di lavoro, per quel che concerne la loro sicurezza e la loro salute; allo stesso tempo, però, devono rispettare precisi doveri, stabiliti dall’art. 20 del d.lgs. 81/2008:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di protezione individuale (DPI) messi loro a disposizione;
d) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e DPI;
f) segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dando notizia al RLS;
g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza/di segnalazione/di controllo;
h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti, o comunque disposti dal medico competente;
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del datore di lavoro. L’obbligo di esporre la tessera grava anche in capo a lavoratori autonomi.
Ogni lavoratore di qualsiasi azienda ha l’obbligo di partecipare a corsi di formazione di cui durata e contenuti sono definiti a partire dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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