Informativa generale sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, e sull’importanza della prevenzione
Codice penale e Codice civile
Il Codice penale, agli artt. 589 e 590, prevede i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica, ma la prima norma di valenza generale cui occorre far riferimento è l’art. 2087 del Codice civile che impone, a tutti i datori di lavoro, di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie a tutelare l’integrità dei lavoratori.
La Costituzione afferma, all’art. 32, l’obbligo della tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo.
D.p.r. 547/55 e 303/56 e lo Statuto dei lavoratori
I D.p.r. 547/55 e 303/56 hanno costituito “pietre miliari” nell’ambito delle norme generali per la prevenzione degli infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro. Lo Statuto dei lavoratori del 1970, all’art. 9, prevede la facoltà per i lavoratori di controllare l’applicazione delle norme di prevenzione.
La svolta decisiva che rende il ruolo dei lavoratori “momento attivo” necessario per l’adempimento dell’obbligo di sicurezza gravante in capo al datore di lavoro, è data dalla legislazione comunitaria, in questo senso il D.lgs. 626/1994 ha infatti dato attuazione, nell’ordinamento giuridico italiano, alla direttiva 89/391/CEE (direttiva “quadro”) e ad altre direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
D.lgs. 81/2008
Il D.lgs. 81/2008 ha sostituito il D.lgs. 626/94, riordinando e coordinando le diverse norme emanate in tema di sicurezza sul lavoro in un unico testo organico. Inoltre, ha abrogato il d.p.r. 547/55 e il d.p.r. 303/56 (eccetto che per l’art. 64).
La materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere disciplinata anche da leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale, sempre in senso migliorativo per la tutela dei lavoratori (art. 117 della Costituzione).
La definizione di taluni ambiti, in particolare quelli relativi all’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è demandata alla contrattazione collettiva.
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