RSPP: quali sono i compiti specifici e le risorse necessarie?
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rappresenta per il datore di lavoro il punto di riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il compito specifico del RSPP consiste nell’individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione.
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Valutazione del rischio
Con riferimento all’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione (17, comma 1, lettera a) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Ulteriori compiti
Tra gli altri compiti che riguardano il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione vi sono:
- redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali;
- elaborazione dei Documenti di Valutazione di Rischi da Interferenze;
- redazione piani di sicurezza e coordinamento (ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i.);
- partecipazione alla consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza ed alla riunione periodica di cui all’art. 35;
- visitare gli ambienti di lavoro, ecc.
ASPP e RSPP
A seconda delle dimensioni e della tipologia dell’azienda, la figura del RSPP può essere affiancata anche dall’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) che ha il compito di aiutare il responsabile nello svolgimento del lavoro assegnato. E in caso di attività particolarmente pericolose oltre a prevedere che il RSSP sia interno (art. 31, comma 7), si prevede l’obbligatorietà della istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva (art. 31, comma 6).
Le risorse nelle attività del RSPP
Per quanto concerne le risorse necessarie, si ricorda l’Interpello n. 22/2014 del 6 ottobre 2014 dove si chiedeva di sapere se nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste. La risposta della Commissione interpelli sottolinea che le previsioni dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario (mezzi adeguati) allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti, e in relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell’organizzazione aziendale.
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