Dal 1° febbraio entrerà in vigore l’assicurazione obbligatoria per i riders
L’Inail ha pubblicato attraverso una nota informativa tutte le istruzioni operative necessarie per l’applicazione dell’obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni a domicilio (riders) per conto di imprese che utilizzano piattaforme digitali di organizzazione del lavoro.
Inoltre, per le imprese di “delivery” è scattato l’obbligo di trasmettere all’Istituto le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio, in particolare sarà fondamentale indicare il mezzo che viene impiegato nel lavoro di consegna e la rispettiva percentuale di attività eseguita con quel mezzo.
Questa decisione giunge in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione sul caso Foodora, con cui si è stabilito che i riders debbano essere trattati come lavoratori dipendenti a tutti gli effetti, benché siano collaboratori.
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Chi deve mettersi in regola?
Nel caso l’impresa non abbia ancora un codice ditta o una posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Inail in via telematica, entro il primo febbraio, la denuncia d’iscrizione al registro e le informazioni necessarie alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo per tutte le attività che svolge, compresa quella relativa al lavoro dei riders.
Se invece l’impresa è già registrata dovrà comunicare soltanto la denuncia di variazione delle attività, indicando le modifiche di estensione e di natura del rischio per includere anche la casistica dei lavoratori impiegati per le consegne, anche se risultano lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
Riders: premio assicurativo
L’azienda dovrà anche versare in anticipo il premio previsto, calcolato moltiplicando la stima del numero delle giornate di attività del riders per la cifra di 48,74 €, che corrisponde al valore della retribuzione giornaliera convenzionale per quella tipologia di lavoratore.
Prestazioni dei lavoratori
Con il nuovo regime assicurativo, in caso di infortunio o di malattia professionale, ai riders spettano quindi le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti, come l’indennità per inabilità temporanea assoluta, la rendita in caso di danno permanente o la garanzia di cure riabilitative.
Infine, l’azienda ha anche l’obbligo di segnalare entro 24 ore l’infortunio mortale e nel caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni deve inviare all’Inail entro due giorni il certificato di infortunio. Tali giorni sono calcolati a partire dalla data in cui il lavoratore presenta il certificato medico di infortunio con la relativa indicazione dei giorni di prognosi.
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