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RISCHIO SCIVOLAMENTO E RISCHIO CADUTA

RISCHIO SCIVOLAMENTO E RISCHIO CADUTA

Cadute in piano e pavimenti antisdrucciolevoli: la normativa

Cadute in piano e pavimenti antisdrucciolevoli: la normativa
Rischio scivolamento e rischio caduta

Gli infortuni collegati a scivolamento e caduta sui luoghi di lavoro rappresentano il maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi e sono motivo delle principali assenze dal lavoro superiori ai tre giorni.

Utili informazioni per valutare il rischio di caduta in piano è il documento “Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1” promosso dall’Inail.

I “Requisiti dei luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/2008 prevedono che i pavimenti presentino condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi, prescrivendo che questi siano fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, oltre ad essere non ingombrati da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.

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Gli obblighi e le criticità della valutazione del rischio caduta

Il rischio di caduta in piano rappresenta dunque un rischio normato, che il Datore di lavoro è obbligato a valutare, e in relazione al quale vanno identificate adeguate misure protettive.

Questi rischi pur essendo specifici per alcune categorie di lavoratori e in determinati ambienti di lavoro (attività che determinano piani di calpestio bagnati, umidi, ecc.) sono anche fattori di rischio di carattere generale, poiché riguardano tutti i luoghi di lavoro.

La valutazione del rischio caduta non può riguardare solo i lavoratori di un’azienda, e questa considerazione diventa ancora più evidente se si osserva che nella quasi totalità delle attività lavorative è prevedibile, se non formalmente previsto, l’accesso oltre ai dipendenti, anche a persone dall’esterno.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve tener conto che ai visitatori deve essere garantita l’accessibilità ai locali nella massima sicurezza.

Infortuni: dal rischio scivolamento al rischio caduta

Gli infortuni provocati da scivolamento o inciampo sulla superficie di calpestio vengono generalmente ricondotti anche dalla letteratura e dalla normativa tecnica-edilizia al valore della resistenza allo scivolamento delle pavimentazioni.

In effetti, la caduta sullo stesso livello è prevalentemente riconducibile ad una inadeguata interazione tra la superficie della suola della scarpa e la superficie del pavimento ed è fortemente condizionata dalla resistenza allo scivolamento della superficie di calpestio.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, la resistenza allo scivolamento della pavimentazione attiene alle caratteristiche superficiali del suo rivestimento che possono ostacolare o facilitare lo scorrimento di corpi in movimento su di esso. E questa qualità è condizionata principalmente dal controllo dell’attrito radente e dal livello di porosità del trattamento superficiale del rivestimento.

Maggiore è il coefficiente di attrito che caratterizza la superficie del rivestimento della pavimentazione, minore è la sua scivolosità, ma, analogamente, maggiore è il coefficiente di attrito, maggiore è anche la possibilità di inciampo.

Il coefficiente di attrito

Il coefficiente di attrito è un valore che dipende dalle caratteristiche dei due corpi che vengono a contatto durante lo spostamento e alle caratteristiche e condizioni in cui tale contatto avviene, la determinazione del valore del coefficiente d’attrito dipende da fattori diversi.

Ad esempio, la determinazione del valore deve:

  • tener conto dell’esposizione alle condizioni ambientali (temperatura, umidità e pioggia);
  • distinguere i rivestimenti di pavimentazioni per interni e quelli per esterni;
  • considerare le attività insediate e la destinazione d’uso dell’ambiente in cui la pavimentazione è messa in opera, in relazione alla maggiore o minore esposizione di questa ad agenti contaminanti, macchianti, filmanti e alteranti in genere.

A questi vanno aggiunti anche i fattori legati alle caratteristiche fisiche e comportamentali degli utenti (abilità fisiche, abilità percettivo-sensoriali, abilità psico-cognitive, ecc.) nonché i possibili usi impropri degli spazi da parte degli utilizzatori, come il mancato rispetto di regole sull’abbigliamento, il consumo di cibi in luoghi non destinati a tale funzione, cicli irregolari di pulizia ordinaria e straordinaria, ecc. 

Infine, è bene soffermarsi anche sulla sicurezza antincendio: se è pertinente individuare un rischio relativo alla percorribilità degli spazi durante un utilizzo normale dei luoghi, nello svolgimento delle attività, si pone, a maggior ragione, il problema relativo alla percorribilità degli spazi negli stati non ordinari e in emergenza.

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