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TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: PIANI DI EMERGENZA INTERNI ED ESTERNI

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: PIANI DI EMERGENZA INTERNI ED ESTERNI

I nuovi piani di emergenza

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: PIANI DI EMERGENZA INTERNI ED ESTERNI
TRATTAMENTO RIFIUTI: NUOVI PIANI DI EMERGENZA

La legge 01 dicembre 2018, n. 132, ha apportato modifiche e convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introducendo così l’obbligo di elaborare un piano di emergenza per gli impianti di trattamento dei rifiuti, assolutamente a prescindere dalle caratteristiche o dimensione degli impianti. L’obbligo è posto in capo ai Gestori di tutti gli impianti di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti.

L’art.26-bis della legge introduce un piano di emergenza interna e uno di emergenza esterna.

A chi è rivolto?

La necessità di adottare un provvedimento circa il trattamento dei rifiuti e l’elaborazione di un piano di emergenza, nasce in seguito ai considerevoli e numerosi incidenti che si sono verificati negli ultimi mesi all’interno degli impianti di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti.

L’obbligo riguarda tutti gli impianti, vecchi e nuovi. Tuttavia, i Gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti hanno tempo fino al 4 marzo 2019 per predisporre il piano di emergenza.

Piano di emergenza interno

I Gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

  • Esaminare e circoscrivere gli incidenti in modo da ridimensionare gli effetti e limitare i danni per la salute umana, l’ambiente e i beni;
  • Mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per proteggere sia la salute umana e sia l’ambiente dagli effetti negativi di incidenti rilevanti;
  • Informare in maniera adeguata tutti i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  • Provvedere alla rimessa in vigore e alla bonifica dell’ambiente in seguito ad un incidente rilevante.

Aggiornamento

Il piano di emergenza interna va riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal Gestore dell’impianto ad intervalli appropriati e non superiori a tre anni. L’aggiornamento del piano di emergenza deve essere effettuato previa consultazione del personale che lavora nell’impianto.

Piano di emergenza esterna

Il provvedimento prevede che anche il Prefetto elabori un piano di emergenza esterna al fine di limitare i danni a causa dei potenziali incidenti.

In questo caso il Gestore deve trasmettere al Prefetto competente tutte le informazioni necessarie per poter elaborare il piano di emergenza esterna.

Il piano di emergenza esterna ha lo scopo di mettere in atto tutte le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze negative di un incidente rilevante, mediante la cooperazione consolidata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso.

Infine, esso non ha lo scopo di informare i lavoratori ma la popolazione.

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